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Certificazioni

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Gli “impianti termici” sono gli impianti per il riscaldamento (come le caldaie) o il condizionamento (i condizionatori fissi) delle nostre abitazioni. Forniscono servizi essenziali alle nostre case ma, se non curati, possono diventare non efficienti, inquinanti, far aumentare la bolletta energetica da pagare o, addirittura, in alcuni casi pericolosi.

Sono quindi necessari controlli periodici da parte di tecnici qualificati (manutentori) Ogni quanto il responsabile di impianto deve far controllare dai manutentori il proprio impianto termico?

Dipende dal tipo di controllo. La normativa distingue tra:

a) i controlli periodici e le eventuali manutenzioni ai fini del buon funzionamento e della sicurezza;

b) i controlli di rendimento energetico.

Per i controlli di cui al punto a) bisogna fare riferimento alle istruzioni d’uso e manutenzione che l’installatore deve fornire al proprio committente: sia come periodicità che come elementi da controllare e possono differire da impianto ad impianto.

I controlli di cui al punto b), cosiddetti “di rendimento energetico” (inclusa la “prova fumi”), sono obbligatori per gli impianti di climatizzazione invernale (riscaldamento) di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e per gli impianti di climatizzazione estiva (condizionamento) di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW. La periodicità ed i contenuti di tali controlli sono stabiliti dalle norme regionali.

Alla fine del controllo di efficienza energetica il manutentore consegna al responsabile di impianto un rapporto di “efficienza energetica”.

E’ previsto il pagamento di un contributo (bollino) e l’invio di tale rapporto all’ente locale competente, Comune o Provincia (dal 1° luglio Regione), che esamina tali rapporti ed esegue ispezioni sul campo:

• a campione, cioè non onerose per il cittadino sugli impianti per i quali risulta trasmesso il rapporto di “efficienza energetica” con bollino (autodichiarazione), dando priorità a quelli con più di 5 anni;
• onerosi per l’utente sugli impianti per i quali non viene trasmesso il rapporto di “efficienza energetica”.

La trasmissione dei rapporti di “efficienza energetica” deve essere fatta dal manutentore, se non rispetta tale obbligo sarà sanzionato. L’onere del bollino è a carico dell’utente.

Cosa dice la normativa regionale sulla periodicità dei controlli di efficienza energetica e dell’invio del relativo rapporto?

La Regione ha emanato un regolamento – DPGR 3 marzo 2015, n. 25/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 23 sexies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia). Esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici” – che uniforma in tutta la Toscana dal 1° gennaio 2016 le periodicità dei controlli di efficienza energetica.

Da tale data i controlli di efficienza energetica, oltre che in caso di:

– prima messa in esercizio dell’impianto, a cura dell’installatore;

– sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, quali il generatore di calore;

– interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l’efficienza energetica. si devono fare per gli impianti esistenti secondo la periodicità minima della tabella A al regolamento regionale (qui si può mettere il link alla tabella).

EALP è il soggetto individuato dal Comune di Livorno e dalla Provincia (per i Comuni con meno di 40.000 abitanti, cioè tutti ad esclusione di Livorno), enti competenti seconda la normativa regionale per il territorio provinciale, per l’esecuzione delle ispezioni previste dal DPR 74/2013, “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici”, che è andato ad integrare e sostituire, in parte, le disposizioni contenute nel DPR 412/1993 e nel D.Lgs. 192/2005 e s.m.i. e dal regolamento regionale 3 marzo 2015, n.25/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 23 sexies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 – esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici”.

Tali controlli, che di fatto sono ispezioni condotte in nome e per conto dell’ente pubblico competente, sono finalizzati ad accertare l’effettivo stato di manutenzione e di esercizio degli impianti termici.

La normativa sopra richiamata prevede che la copertura dei costi necessari per la gestione del catasto degli impianti termici, gli accertamenti e le ispezioni sugli impianti stessi sia assicurata mediante la corresponsione di un contributo da parte dei responsabili degli impianti.

La Provincia di Livorno ha affidato ad EALP fino al 31 dicembre 2017, fatta salva l’eventuale ridefinizione della convezione in conseguenza del trasferimento alla Regione della funzione esercitata dalla Provincia, il servizio di ispezione ed accertamento degli impianti di riscaldamento di competenza della Provincia stessa.

La normativa regionale (LR 22/2015, art. 10 bis) prevede il passaggio della funzione “controllo sugli impianti termici per la climatizzazione” dalla Provincia alla Regione dal 1° luglio 2016. La Regione subentrerà nella convenzione attualmente in essere tra Provincia ed EALP garantendo la continuità delle attività.

Il Comune di Livorno ha affidato ad EALP fino al 30 settembre 2019 le attività di accertamento ed ispezione degli impianti termici di competenza del Comune.

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